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Sezione cose da sapere

Quali permessi richiedere - indicazioni
Attenzione! Visti i continui cambiamenti legislativi, si consiglia comunque di controllare l'attualità e attendibilità di queste 'indicazioni'.

La legge n. 443/2001 ha introdotto la cosiddetta "super DIA", che prevede la possibilità di dare inizio a quasi tutti i lavori edili, incluse le nuove costruzioni, con il meccanismo del silenzio-assenso.
E' sufficiente presentare presso gli uffici tecnici del Comune (o del Municipio) di appartenenza la Denuncia di Inizio Attività, sottoscritta da un tecnico abilitato, normalmente in uso per interventi edilizi minori. L'ufficio tecnico comunale avrà tempo 20 giorni per esprimere un diniego, trascorsi i quali i lavori potranno essere effettuati.
Lo Sportello Unico per l'Edilizia ha il compito di fornire ai cittadini tutte le informazioni, le autorizzazioni, i nulla-osta in materia di costruzioni.

Lavori che non richiedono permessi

Interventi ordinari: opere riguardanti la sostituzione di parti di impianti, sanitari e rubinetterie, sostituzioni di pavimentazioni, sostituzione di infissi interni, tinteggiature; per queste opere non è necessario presentare la DIA e non si deve pagare nulla, ma tramite raccomandata si può comunicare la data di inizio lavori all'ufficio tecnico del Comune (o del Municipio) di appartenenza.

Lavori che richiedono la Denuncia di Inizio Attività (DIA)

- opere di manutenzione straordinaria (lavori riguardanti la sostituzione o lo spostamento degli impianti, di sanitari e rubinetterie, sostituzione di pavimentazioni, sostituzione di infissi interni ed esterni, apertura e chiusura di porte, demolizione di pareti, realizzazione di nicchie con spostamento di pareti (tramezzi), esecuzione di aperture con innesto di putrelle su murature portanti, esecuzione di scale), restauro e risanamento conservativo;
- opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio;
- recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
- impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
- varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino le sagome e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
- parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
- le ristrutturazioni edilizie, inclusa la demolizione e ricostruzione dell'edificio con la stessa volumetria e sagoma, senza tener conto, ai fini del calcolo della volumetria, delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
- gli interventi oggi sottoposti a concessione edilizia, qualora siano specificatamente disciplinati da piani attuativi approvati dal Comune che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.
- i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati al punto precedente, ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
Se gli interventi sopradescritti interessano immobili sottoposti a tutela la loro realizzazione è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente. In particolare:
- per il vincolo di tutela storico–artistica, la Soprintendenza provinciale;
- per il vincolo di tutela paesaggistico–ambientale, la Regione o il Comune (se delegato).
La documentazione dovrà essere presentata direttamente all'ufficio tecnico comunale da parte del soggetto interessato e dovrà essere composta da:
- Dichiarazione firmata dall'interessato, contenente anche la nomina del Direttore Lavori e la data di inizio lavori;
- Planimetria ante e post operam dei lavori di ristrutturazione;
- Dichiarazione asseverata (relazione tecnica) del professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito edile) che assevera il rispetto delle norme urbanistiche, igieniche e di sicurezza;
- Ricevuta di pagamento dei diritti comunali;
- Ricevuta eventuale di pagamento dei contributi di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione).

Per tutti gli altri tipi di intervento è necessario richiedere il "permesso di costruire".

Dal certificato di abitabilità al certificato di agibilità

Per la costruzione o l'ampliamento di un edificio, o per rendere abitabile un locale che prima non lo era, la legge imponeva che fosse rilasciato il certificato di abitabilità.
Da luglio 2002 il certificato di abitabilità ha ampliato il suo raggio di azione e si è trasformato nel "certificato di agibilità"; garantisce sulla sicurezza statica dell'edificio, la sicurezza e il risparmio energetico degli impianti.
Il certificato di agibilità deve essere richiesto obbligatoriamente dall'interessato, entro 15 giorni dalla fine dei lavori, per i seguenti tipi di intervento:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti ivi installati.
Occorre presentare allo Sportello Unico del Comune (o Municipio) di competenza:
- richiesta di accatastamento, che il Comune stesso provvederà a trasmettere al Catasto;
- dichiarazione di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonchè asciugatura dei muri e salubrità degli ambienti, sottoscritta dallo stesso richiedente;
- dichiarazione di conformità degli impianti installati, ai sensi delle vigenti leggi, sottoscritta dalla ditta installatrice (sicurezza degli impianti in base alla legge 46/90, del risparmio energetico in base alla legge 10/91 e del superamento delle barriere architettoniche. Occorre il certificato di collaudo del cemento armato e per zone a rischio sismico il certificato di rispondenza alle norme antisismiche.
Entro 30 giorni verrà rilasciato il certificato (60 giorni se l'assenso della Asl verrà sostituito con un'autocertificazione), con il meccanismo del silenzio–assenso. Il rilascio del certificato può essere eventualmente preceduto da una ispezione presso l'immobile.
 
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