Attenzione! Visti i
continui cambiamenti legislativi, si
consiglia comunque di controllare
l'attualità e attendibilità di queste
'indicazioni'.
La legge n. 443/2001 ha introdotto la
cosiddetta "super DIA", che
prevede la possibilità di dare inizio a
quasi tutti i lavori edili, incluse le
nuove costruzioni, con il meccanismo del
silenzio-assenso.
E' sufficiente presentare presso gli
uffici tecnici del Comune (o del
Municipio) di appartenenza la Denuncia
di Inizio Attività, sottoscritta da un
tecnico abilitato, normalmente in uso
per interventi edilizi minori. L'ufficio
tecnico comunale avrà tempo 20 giorni
per esprimere un diniego, trascorsi i
quali i lavori potranno essere
effettuati.
Lo Sportello Unico per l'Edilizia ha il
compito di fornire ai cittadini tutte le
informazioni, le autorizzazioni, i
nulla-osta in materia di costruzioni.
Lavori che non
richiedono permessi
Interventi ordinari: opere riguardanti
la sostituzione di parti di impianti,
sanitari e rubinetterie, sostituzioni di
pavimentazioni, sostituzione di infissi
interni, tinteggiature; per queste opere
non è necessario presentare la DIA e non
si deve pagare nulla, ma tramite
raccomandata si può comunicare la data
di inizio lavori all'ufficio tecnico del
Comune (o del Municipio) di
appartenenza.
Lavori che
richiedono la Denuncia di Inizio
Attività (DIA)
- opere di manutenzione straordinaria
(lavori riguardanti la sostituzione o lo
spostamento degli impianti, di sanitari
e rubinetterie, sostituzione di
pavimentazioni, sostituzione di infissi
interni ed esterni, apertura e chiusura
di porte, demolizione di pareti,
realizzazione di nicchie con spostamento
di pareti (tramezzi), esecuzione di
aperture con innesto di putrelle su
murature portanti, esecuzione di scale),
restauro e risanamento conservativo;
- opere di eliminazione delle barriere
architettoniche in edifici esistenti,
consistenti in rampe o ascensori
esterni, ovvero in manufatti che non
alterino la sagoma dell'edificio;
- recinzioni, muri di cinta e
cancellate;
- aree destinate ad attività sportive
senza creazione di volumetria;
- opere interne di singole unità
immobiliari che non comportino modifiche
della sagoma e dei prospetti e non
rechino pregiudizio alla statica
dell'immobile;
- impianti tecnologici che non si
rendano indispensabili, sulla base di
nuove disposizioni, a seguito della
revisione o installazione di impianti
tecnologici;
- varianti a concessioni edilizie già
rilasciate che non incidano sui
parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non cambino la
destinazione d'uso e la categoria
edilizia e non alterino le sagome e non
violino le eventuali prescrizioni
contenute nella concessione edilizia;
- parcheggi di pertinenza nel sottosuolo
del lotto su cui insiste il fabbricato.
- le ristrutturazioni edilizie, inclusa
la demolizione e ricostruzione
dell'edificio con la stessa volumetria e
sagoma, senza tener conto, ai fini del
calcolo della volumetria, delle
innovazioni necessarie per l'adeguamento
alla normativa antisismica.
- gli interventi oggi sottoposti a
concessione edilizia, qualora siano
specificatamente disciplinati da piani
attuativi approvati dal Comune che
contengano precise disposizioni
planovolumetriche, tipologiche, formali
e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal
consiglio comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti.
- i sopralzi, le addizioni, gli
ampliamenti e le nuove edificazioni in
diretta esecuzione di idonei strumenti
urbanistici diversi da quelli indicati
al punto precedente, ma recanti analoghe
previsioni di dettaglio.
Se gli interventi sopradescritti
interessano immobili sottoposti a tutela
la loro realizzazione è subordinata al
preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione da parte
dell'autorità competente. In
particolare:
- per il vincolo di tutela
storico–artistica, la Soprintendenza
provinciale;
- per il vincolo di tutela
paesaggistico–ambientale, la Regione o
il Comune (se delegato).
La documentazione dovrà essere
presentata direttamente all'ufficio
tecnico comunale da parte del soggetto
interessato e dovrà essere composta da:
- Dichiarazione firmata
dall'interessato, contenente anche la
nomina del Direttore Lavori e la data di
inizio lavori;
- Planimetria ante e post operam dei
lavori di ristrutturazione;
- Dichiarazione asseverata (relazione
tecnica) del professionista abilitato
(ingegnere, architetto, geometra, perito
edile) che assevera il rispetto delle
norme urbanistiche, igieniche e di
sicurezza;
- Ricevuta di pagamento dei diritti
comunali;
- Ricevuta eventuale di pagamento dei
contributi di costruzione (oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione).
Per tutti gli altri tipi di intervento è
necessario richiedere il "permesso di
costruire".
Dal certificato
di abitabilità al certificato di
agibilità
Per la costruzione o l'ampliamento di un
edificio, o per rendere abitabile un
locale che prima non lo era, la legge
imponeva che fosse rilasciato il
certificato di abitabilità.
Da luglio 2002 il certificato di
abitabilità ha ampliato il suo raggio di
azione e si è trasformato nel
"certificato di agibilità"; garantisce
sulla sicurezza statica dell'edificio,
la sicurezza e il risparmio energetico
degli impianti.
Il certificato di agibilità deve essere
richiesto obbligatoriamente
dall'interessato, entro 15 giorni dalla
fine dei lavori, per i seguenti tipi di
intervento:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni,
totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che
possano influire sulle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli
impianti ivi installati.
Occorre presentare allo Sportello Unico
del Comune (o Municipio) di competenza:
- richiesta di accatastamento, che il
Comune stesso provvederà a trasmettere
al Catasto;
- dichiarazione di conformità dell'opera
rispetto al progetto approvato, nonchè
asciugatura dei muri e salubrità degli
ambienti, sottoscritta dallo stesso
richiedente;
- dichiarazione di conformità degli
impianti installati, ai sensi delle
vigenti leggi, sottoscritta dalla ditta
installatrice (sicurezza degli impianti
in base alla legge 46/90, del risparmio
energetico in base alla legge 10/91 e
del superamento delle barriere
architettoniche. Occorre il certificato
di collaudo del cemento armato e per
zone a rischio sismico il certificato di
rispondenza alle norme antisismiche.
Entro 30 giorni verrà rilasciato il
certificato (60 giorni se l'assenso
della Asl verrà sostituito con
un'autocertificazione), con il
meccanismo del silenzio–assenso. Il
rilascio del certificato può essere
eventualmente preceduto da una ispezione
presso l'immobile.