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Già da
anni le aziende dovrebbero compilare,
per tutti i prodotti di qualsiasi natura
e in genere destinati al consumatore,
la scheda
identificativa del prodotto,
un documento che riporta specifiche
informazioni su materiali e tecniche di
fabbricazione utilizzate, ma che in
pochi casi viene redatto e distribuito.
A partire dal 10 febbraio 2005
tutti i mobili,
complementi d’arredo e qualsiasi altro
oggetto o manufatto realizzato con
l’impiego del legno, dovevano essere
accompagnati da una scheda informativa,
predisposta dal produttore o
dall’importatore, fornita al
distributore e, da quest’ultimo, esposta
e resa disponibile all’acquirente.
Nella circolare, a suo tempo pubblicata,
si legge che “per il raggiungimento
dell’obiettivo di una corretta
informazione al consumatore, è
necessario che lo stesso sia messo in
grado di conoscere le caratteristiche
relative al prodotto che acquista”.
Nella scheda, che va consegnata
all’acquirente “al momento della
conclusione del contratto di vendita,
ovvero al momento della consegna del
bene”, devono essere illustrati, con
riferimento alla singola categoria di
prodotto, la tipologia e i materiali
impiegati per la struttura e per i
rivestimenti, anche qualora vengano
utilizzate materie simili al legno,
oltre alle istruzioni per la
manutenzione e la pulizia nel caso si
ritengano opportune o necessarie.
Al consumatore deve essere fornito anche
il nome o ragione sociale o marchio e
sede del produttore o dell'importatore.
I contenuti della scheda devono essere
conformi alle definizioni commerciali in
uso e risultare immediatamente
comprensibili da chi li legge.
Da ultimo la scheda informativa può
contenere indicazioni circa lo
smaltimento del prodotto in legno, una
volta esaurito il suo ciclo di vita.
Chi continua ad immettere sul mercato
beni in legno sforniti della scheda
prodotto o accompagnati da una scheda
contenente informazioni anche
parzialmente non veritiere, può essere
punito con una sanzione amministrativa.
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